All news
DELIBERA RICORSO Società Sick Side Beach Rugby - del 19 luglio 2010
July 20, 2010
LEGA ITALIANA BEACH RUGBY – DISCIPLINARE
LEGA ITALIANA BEACH RUGBY COMUNICATO BR/03/DIS
DISCIPLINARE (Riunione del 20 luglio 2010)
DELIBERA RICORSO Società Sick Side Beach Rugby - del 19 luglio 2010.
Il Referente della Giustizia Sportiva del Beach Rugby,
visto il ricorso in opposizione ex art. 78 Regolamento di Giustizia e seguenti, notificato dalla Società Sick Side Beach Rugby in data 19 luglio 2010, classificatasi al secondo posto nella tappa di Campionato del 10 luglio 2010 svoltasi a Terracina e retrocessa all’ultimo posto della Tappa in oggetto, in persona del suo Rappresentante p.t. sig. Giorgio Soli , avverso la composizione della Classifica Generale a seguito della sanzione comminata all’affiliata in data 14 luglio 2010 (Comunicato BR/02/DIS) LO DICHIARA AMMISSIBILE.
La ricorrente chiede al Referente della Giustizia Sportiva adito che lo stesso voglia, in via principale ed unica di revocare la Classifica Generale del Campionato di Beach Rugby attribuendo all’affiliata il punteggio derivante dall’essersi classificata all’ultimo posto della tappa in oggetto.
A sostegno della suddetta richiesta la ricorrente, in sintesi, prospetta le seguenti articolate osservazioni:
A seguito della tappa di campionato del 10 luglio 2010 svoltasi a Terracina (LT), la nostra squadra (Sick Side Beach Rugby) classificatasi al secondo posto, è stata privata dei punti ottenuti, retrocessa all’ottavo e ultimo posto della stessa e ulteriormente penalizzata con la sottrazione di altri 4 punti nella classifica generale (in virtù degli artt. 4.1 del Regolamento della Lega Italiana Beach Rugby e artt. 28/1 lett.e) del Regolamento di Giustizia e artt. 25 lett.b) e 25 ultimo comma del Regolamento Attività Sportiva), per aver schierato in campo nella suddetta tappa Hee Won Cho, studente e giocatore di rugby all’Università di Oxford, che in buona fede si considerava regolarmente tesserato con la Rugby Football Union (federazione inglese), non sapendo che il regolamento interno della RFU consente alle università di non tesserare ufficialmente i giocatori delle proprie squadre. Tale sanzione è stata comunicata sul sito della L.I.B.R. in data 14 luglio 2010, con conseguente modifica della classifica generale, senza però tenere conto del fatto che alla nostra squadra retrocessa all’ottavo posto, spettavano comunque 3 punti come previsto dal Regolamento di Gioco della L.I.B.R. a pag. 9 par. 4.6. A questi poi andavano sottratti i 4 punti di penalizzazione. In virtù di ciò, viene chiesto di procedere alla modifica della Classifica Generale.
Le argomentazioni sviluppate dalla ricorrente non possono trovare che totale accoglimento, preciso che alla Società Sick Side Beach Rugby dovrà, così come statuito dal Regolamento di Gioco della L.I.B.R., essere attribuito il punteggio previsto per essersi classificata all’ottavo posto nella Tappa di Terracina, decurtato dalle eventuali sanzioni disciplinari subite dai suoi tesserati.
Il punteggio, così determinato, sarà sommato a quello fino ad ora ottenuto dall’affiliata nelle varie tappe del Campionato e poi si provvederà alla penalizzazione di quattro punti in classifica come stabilito con il Comunicato BR/02/DIS del 14 luglio 2010.
P.Q.M.
Il Referente della Giustizia Sportiva del Beach Rugby, visto l’articolo 4 e seguenti del Regolamento di Gioco della L.I.B.R., in applicazione degli artt. 28/1 lette.e) del Regolamento di Giustizia e artt. 25 lett.b) e 25 ultimo comma del Regolamento Attività Sportiva,
- accoglie il ricorso della Società Sick Side Beach Rugby,
- conferma l’attribuzione dei punti per il posizionamento all’ottavo posto della classifica di Tappa, eventualmente decurtato per le sanzioni disciplinari subite dai propri tesserati,
- conferma la penalizzazione di quattro punti nella Classica Generale,
- dispone l’aggiornamento della Classifica Generale del Campionato di Beach Rugby alla luce di quanto sopra statuito.
Il Referente della Giustizia Sportiva del Beach Rugby
Mauro Dordolo